
11-12-2005 alle 12:55:24 A disinnescare i suoi effetti ci prova
l'associazione NewGlobal.it: dopo il fallimento delle modifiche alla normativa
si cerca la via europea. Perché la legge, spiegano gli esperti, viola il
trattato istitutivo dell'Unione
Roma - L'intenzione egrave; chiarissima: denunciare il Decreto Urbani, poi convertito
in legge, in quanto costituisce una violazione del trattato istitutivo
della Comunitagrave; europea nonché di ben due direttive europee in tema di
"societagrave; dell'informazione".
Così ribadisce a Punto Informatico il presidente dell'associazione
NewGlobal.it, Ettore
Panella, illustrando il senso di un esposto redatto
dall'avvocato Gianluca Navarrini, membro del comitato scientifico
dell'Associazione, un esposto che tenta, spiega Panella, di "disinnescare la
legge Urbani".
Una legge, insiste Panella, "la cui grottesca approvazione ha visto un Ministro
in carica chiedere espressamente ai senatori di votare un decreto falsato da
punti di esagerazione che rendono francamente iniqua e inapplicabile la legge"
e promettere la rapida approvazione di modifiche correttive.
Come ben sanno i lettori di Punto Informatico, da allora sono passati piugrave; di
cinque mesi e le modifiche
giacciono
inascoltate sul tavolo di una Commissione che si egrave; fin qui ben guardata
dall'approvarle.
L'esposto, ha spiegato Panella, egrave; rivolto alla Commissione Europea affinché
provveda a far rispettare le direttive violate "benché le dette direttive,
laddove si occupano di diritto d'autore, non siano certo migliori di quelle
nazionali".
L'occasione egrave; ghiotta per l'associazione, da lungo tempo impegnata su questo
fronte, per tentare di riaprire il dibattito in Europa sulla proprietagrave;
intellettuale "alla luce - spiega Panella a PI - dei principi enunciati nella
recente Dichiarazione di Ginevra sul Futuro dell'Organizzazione Mondiale per la
Proprietagrave; Intellettuale". La speranza di NewGlobal.it evidentemente, come
sottolinea lo stesso Panella, egrave; che il procedimento europeo stimoli il
Parlamento italiano a scuotersi dal suo sonno in materia di tutela delle libertagrave;
digitali e che "la procedura di infrazione contro l'Italia, possa decadere in
virtugrave; della sollecita approvazione delle promesse modifiche della legge Urbani".
Di seguito il testo dell'esposto presentato alla Commissione Europea.
ESPOSTO
avente ad oggetto: La violazione da parte della Repubblica Italiana del Trattato
istitutivo della Comunitagrave; Europea;
della Direttiva n. 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8
giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della societagrave;
dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno;
della Direttiva n. 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22
maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei
diritti connessi nella societagrave; dell'informazione.
1. Con la legge 18 agosto 2000, n. 248, l'Italia ha introdotto diverse novitagrave;
nel corpo della legge 22 aprile 1941, n. 633, contenente la disciplina generale
della protezione del diritto d'autore e dei diritti connessi al suo esercizio
(legge sul diritto d'autore: di seguito l.d.a.).
In particolare, la legge del 2000 - integrata dal Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 11 luglio 2001, n. 338, recante il Regolamento di
esecuzione - ha imposto l'applicazione di un contrassegno su ogni supporto
contenente software, suoni, voci o immagini in movimento, destinate al commercio
o alla cessione a fine di lucro. Il contrassegno (costituito in pratica da un
adesivo, detto bollino) egrave; apposto di regola dalla Societagrave; Italiana Autori ed
Editori (SIAE) previa attestazione, da parte del richiedente (il produttore del
supporto, ovvero l'importatore), dell'avvenuto assolvimento degli obblighi
derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi.
Caratteristica peculiare del bollino in discorso egrave; quella di individuare
esattamente l'opera dell'ingegno contrassegnata, il suo autore, il produttore ed
il numero di copie immesse sul mercato (art. 181-bis, comma 5, l.d.a.). E la
mancata applicazione del contrassegno, la sua contraffazione, ovvero la falsa
attestazione dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di legge, sono condotte
sanzionate penalmente, rispettivamente dagli artt. 171-ter, comma 1, lettera d),
e dall'art. 171-septies, lett. b), l.d.a., con la pena della reclusione da sei
mesi a tre anni e con la multa da 2'580 a 15'480 euro.
Sia la dottrina sia la giurisprudenza italiane hanno sottolineato che la
normativa sul contrassegno egrave; da considerarsi posta - anche nei confronti del
produttore o dell'importatore - a tutela dell'autore, giacché a quest'ultimo il
bollino consente di verificare presso la SIAE il numero di supporti
contrassegnati ed immessi sul mercato dallo stesso produttore o importatore.
2. Con le direttive n. 2000/31/CE e n. 2001/29/CE, la Comunitagrave; europea ha inteso
armonizzare le diverse normative degli Stati membri ed ha loro imposto di
adeguarsi a standard omogenei in materia di "societagrave; dell'informazione".
In entrambe le direttive richiamate, infatti, si rileva che lo sviluppo del
mercato interno europeo impone di sopprimere gli ostacoli alla libera
circolazione delle merci e dei servizi. Ed uno degli ostacoli principali viene
individuato nella divergenza tra le normative nazionali, nonché nell'incertezza
sul diritto nazionale applicabile ad attivitagrave; per definizione delocalizzate come
quelle che si svolgono per il tramite della rete telematica (cfr. direttiva
2000/31/CE, punti 5 e 6 del "considerando"; direttiva 2001/29/CE, punti 6 e 7
del "considerando").
Nelle stesse direttive, inoltre, si richiamano espressamente gli articoli 43 e
49 del Trattato istitutivo della Comunitagrave; europea, che vietano - fino alla
instaurazione del mercato unico interno - le restrizioni alla libera prestazione
dei servizi all'interno della Comunitagrave;.
Entrambe le direttive sono state recepite dalla Repubblica Italiana con i
Decreti Legislativi nn. 68/2003 e 70/2003, riguardanti la riforma della legge
sul diritto d'autore, il primo, e la disciplina del commercio elettronico, il
secondo.
Giagrave; alla luce di tali novitagrave; normative, a sommesso parere di chi scrive,
l'Italia avrebbe dovuto provvedere all'abrogazione della disciplina del
contrassegno SIAE, imposto con la legge n. 248/2000, giacché con esso si erano
introdotti elementi di difformitagrave; normativa - rispetto alla disciplina del
diritto d'autore dettata dagli altri Stati membri - tali da opporre non piccoli
ostacoli alla creazione di un mercato unico europeo. E - sempre a modesto avviso
dei sottoscritti - non avrebbe pregio invocare a giustificazione della
disciplina sul contrassegno SIAE il combinato disposto degli artt. 30 e 95,
paragrafo 4, del Trattato istitutivo della Comunitagrave; Europea.
Le richiamate disposizioni, infatti, giustificano il mantenimento di normative
nazionali difformi rispetto alle direttive di armonizzazione comunitaria,
laddove ex multis ricorrano ragioni di tutela della proprietagrave; industriale e
commerciale. E, notoriamente, il diritto d'autore - pur essendo collocato nella
vastissima categoria della proprietagrave; intellettuale - non appartiene alla
sistematica della proprietagrave; industriale e commerciale, nella quale, invece,
vanno collocate le cosiddette privative industriali - marchi e brevetti - ed i
beni aziendali.
Alla luce di quanto detto, perciograve;, il contrassegno SIAE avrebbe dovuto essere
prontamente eliminato dal panorama normativo italiano, al fine di omogeneizzare
la disciplina interna del diritto d'autore a quella comune agli altri Stati
membri.
3. Viceversa, con l'art.1, comma 1, del Decreto Legge 22 marzo 2004, n. 72,
convertito nella Legge 21 maggio 2004, n. 128, su impulso del Governo, l'Italia
ha introdotto nel proprio ordinamento interno - in via d'urgenza - il
contrassegno virtuale, con la seguente disposizione: "Al fine di promuovere la
diffusione al pubblico e la fruizione per via telematica delle opere
dell'ingegno e di reprimere le violazioni del diritto d'autore, l'immissione in
un sistema di reti telematiche di un'opera dell'ingegno, o parte di essa, egrave;
corredata da un idoneo avviso circa l'avvenuto assolvimento degli obblighi
derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La
comunicazione, di adeguata visibilitagrave;, contiene altresì l'indicazione delle
sanzioni previste, per le specifiche violazioni, dalla legge 22 aprile 1941, n.
633, e successive modificazioni. Le relative modalitagrave; tecniche e i soggetti
obbligati sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
di concerto con il Ministro delle comunicazioni, sulla base di accordi tra la
Societagrave; italiana degli autori ed editori (SIAE) e le associazioni delle
categorie interessate. Fino all'adozione di tale decreto, l'avviso deve avere
comunque caratteristiche tali da consentirne l'immediata visualizzazione".
La denominazione di contrassegno virtuale - attribuita all'informativa
obbligatoria - egrave; dovuta alla innegabile (ma solo apparente) somiglianza al
contrassegno disciplinato dall'art. 181-bis l.d.a., di cui sembrerebbe avere
analoghe caratteristiche e funzioni.
Come risulta chiaramente dal comma 7, secondo inciso, dello stesso art. 1, D.L.
n. 72/2004, l'omessa applicazione del contrassegno virtuale determina
l'applicazione di una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di 103 ed
un massimo di 10.000 euro. Non risulta, invece, chiaro se la falsa attestazione
dell'avvenuto assolvimento degli obblighi derivanti dalla legge sul diritto
d'autore sia in qualche modo perseguibile penalmente, mancando ogni riferimento
all'art. 171-septies, lett. b), l.d.a.
Ulteriori aspetti critici della norma sono quelli riguardanti da una parte le
modalitagrave; tecniche con cui ogni opera dell'ingegno immessa in rete debba essere
corredata dall'informativa, dall'altra i soggetti tenuti al rispetto del nuovo
obbligo. Malgrado tali aspetti, infatti, debbano essere determinati con un
separato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri italiano - entro
tempi non meglio precisati - il testo del D.L. n. 72/2004, in attesa delle dette
precisazioni, impone a tutti coloro che immettono in rete un'opera dell'ingegno
l'applicazione di un contrassegno virtuale di adeguata ed immediata visibilitagrave;.
Infine, non egrave; chiaro quale sia l'ambito territoriale di applicazione della nuova
disciplina, visto che essa fa espresso riferimento alle opere dell'ingegno
tutelate dalla l.d.a. italiana. E quest'ultima "si applica a tutte le opere di
autori italiani, dovunque pubblicate per la prima volta", nonché "alle opere di
autori stranieri domiciliati in Italia, che siano state pubblicate per la prima
volta in Italia" (art. 185 l.d.a.), fermo restando che la stessa protezione - in
base ai trattati internazionali cui aderisce l'Italia - egrave; altresì assicurata
alle opere di autori stranieri pubblicate all'estero (art. 186 l.d.a.). Sul
punto, poi, deve rilevarsi che l'art. 5 della Convezione di Berna sulla
protezione delle opere letterarie ed artistiche risolve il conflitto di leggi
nello spazio dando prevalenza alla legge del luogo in cui si invoca la tutela; e
che l'art. 54 della legge (italiana) sul diritto internazionale privato (L. n.
218/1995) si conforma alla Convenzione di Berna, disponendo che "i beni
immateriali sono regolati dalla legge dello stato di utilizzazione".
Sembra, dunque, che alla normativa sul contrassegno virtuale debba assegnarsi
una portata sostanzialmente universale, cioegrave; non circoscritta ad attivitagrave; che si
svolgono sul territorio della Repubblica Italiana, ma estesa anche alle attivitagrave;
che - pur stabilite fuori dai confini italiani - siano in grado ci consentire
l'accesso e l'uso di beni immateriali (tra i quali, sicuramente, le opere
dell'ingegno) in Italia.
Le conclusioni testé attinte, sembrano trovare piena conferma nelle seguenti
circostanze:
l'immissione di un'opera in Internet - fruibile anche in Italia e, dunque,
soggetta alla legge italiana ex artt. 54, L. n. 218/1995, e 5 della Convenzione
di Berna - puograve; avvenire da qualsiasi posto del Globo;
la mancata specificazione dei soggetti tenuti ad assolvere l'obbligo
dell'informativa determina la soggezione a tale obbligo di chiunque, da
qualsiasi luogo, compia l'atto di immettere in rete un'opera dell'ingegno;
l'applicazione delle sanzioni amministrative - secondo quanto si ricava dalla
lettura dell'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689 - egrave; possibile anche
nei confronti di soggetti residenti o con sede all'estero.
Va, per di piugrave;, rilevato che l'immediata vigenza della normativa in discorso -
unita al completo silenzio serbato sulle modalitagrave; tecniche di applicazione del
contrassegno virtuale - introduce un vulnus al bene della certezza del diritto,
giacché gli organi amministrativi chiamati ad accertare eventuali violazioni e
ad applicare le previste sanzioni godranno di margini di discrezionalitagrave; che,
francamente, appaiono eccessivi.
E deve essere sottolineato che a differenza del contrassegno SIAE di cui
all'art. 181-bis l.d.a., il contrassegno virtuale introdotto in Italia dal D.L.
n. 72/2004 non sembra essere neppure in grado di fornire adeguata tutela agli
autori.
Mentre, infatti, il contrassegno reale rilasciato dalla SIAE impone un
meccanismo che consente all'autore di verificare l'effettivo numero di copie
immesse sul mercato italiano dal produttore dei supporti, il contrassegno
virtuale non svolge in alcun modo tale funzione. Esso si risolve in una
dichiarazione unilaterale obbligatoria per chi immette in un sistema di reti
telematiche un'opera dell'ingegno o parte di essa. Le nuove disposizioni,
inoltre, neppure distinguono tra l'immissione in rete di un opera da parte del
titolare dei diritti di sfruttamento della stessa, dal diverso caso di
immissione in rete da parte di terzi. Tutti sono (irragionevolmente) obbligati
all'applicazione del contrassegno virtuale.
Come tale, pertanto, il contrassegno virtuale non sembra avere finalitagrave; di
tutela dei diritti d'autore, né a favore degli autori, né a favore dei fornitori
di contenuti. Anzi, questi si ritroveranno in difficoltagrave; dinanzi ad una
normativa di difficile interpretazione ed applicazione e continuamente esposti
al rischio di essere colpiti da pesanti sanzioni pecuniarie.
4. Gli obblighi derivanti dalle piugrave; volte richiamate direttive comunitarie,
volte all'omogeneizzazione delle normative relative alla societagrave;
dell'informazione, appaiono, dunque, violati dall'Italia, per via del
mantenimento dell'art. 181-bis l.d.a. sul contrassegno SIAE, nonché - ed a
maggior ragione - per la recente introduzione di bel nuovo del contrassegno
virtuale.
Tale ultima disciplina - posta, lo si ripete, dall'art. 1 del D.L. n. 72/2004,
convertito nella L. n. 128/2004 - non introduce, come si egrave; giagrave; detto, alcuna
concreta forma di tutela azionabile dagli autori, oltre quelle giagrave; previste
dalla legge, risolvendosi in una mera formalitagrave; obbligatoria per gli utenti e
gli operatori della Rete. Né tale disciplina ha una qualche corrispondenza con
le regole vigenti negli altri Paesi della Comunitagrave; europea, nei cui confronti si
impone come misura decisamente eccentrica, di difficile (se non impossibile)
applicazione e, dunque, in grado di scompaginare l'equilibrio e l'armonia
normativa perseguiti con le direttive citate.
È ben noto, infatti, che, prima di adottare un qualsiasi atto normativo che
introduca elementi di contrasto con le misure di armonizzazione di cui all'art.
94 del Trattato della Comunitagrave; europea, lo Stato membro deve attivare la
procedura prevista dall'art. 95, paragrafo 5, dello stesso Trattato. Al
contrario, il Governo italiano, nell'emanare il D.L. n. 72/2004 con procedura
d'urgenza, non ha in alcun modo rispettato il Trattato. Né - va sottolineato -
avrebbe mai potuto farlo, visto che l'esigenza di introdurre il contrassegno
virtuale non risponde in alcun modo all'emersione di "nuove prove scientifiche
inerenti alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, giustificate
da un problema specifico a detto Stato membro insorto dopo la misura di
armonizzazione" come richiede l'art. 95, paragrafo 5, del Trattato CE.
E pare evidente che l'obbligo universale dell'informativa (contrassegno
virtuale) introduca un elemento di grave distorsione del mercato comunitario
interno, giacché tutti i prestatori di servizi della societagrave; dell'informazione,
ancorché non stabiliti in Italia, si troveranno, di fatto, soggetti ad una legge
italiana che nessun avallo ha ricevuto in sede comunitaria e che, tra l'altro,
si pone in stridente contrasto con le piugrave; recenti direttive in materia di
societagrave; dell'informazione.
Tutto ciograve; esposto e considerato, i sottoscritti, nelle rispettive qualitagrave; di
presidente e legale rappresentante dell'associazione NewGlobal.it e di membri
del Comitato Scientifico della medesima associazione,
CHIEDONO
che la Commissione Europea,
preso atto dell'emanazione da parte del Governo italiano del Decreto Legge n.
72/2004 e della sua conversione nella Legge n. 128/2004;
preso atto che la testé indicata normativa introduce elementi affatto nuovi ed
eccentrici rispetto a quanto disposto dalle direttive 2000/31/CE e 2001/29/CE;
preso, altresì, atto del mantenimento dell'art. 181-bis l.d.a. e del relativo
regolamento di esecuzione (d.p.c.m. n. 338/2001), pur dopo il recepimento delle
richiamate direttive;
accertato che gli obblighi introdotti (in particolare, l'obbligo del
contrassegno virtuale) con la nuova normativa italiana costituiscono un serio
ostacolo al normale funzionamento del mercato comunitario interno;
accertato, altresì, che l'introduzione del contrassegno virtuale (a differenza
della disciplina sul contrassegno reale) non costituisce in alcun modo una nuova
forma di tutela dei diritti degli autori o dei fornitori di contenuti e, come
tale, non rientra nell'area di applicazione dell'art. 3, paragrafo 3, della
direttiva 2000/31/CE, ma impone esclusivamente un obbligo per gli operatori e
gli utenti della societagrave; dell'informazione;
voglia urgentemente procedere nei confronti della Repubblica Italiana, avviando
la procedura di infrazione di cui all'art. 226 del Trattato CE, al fine di
adottare ogni misura necessaria a garantire il rispetto delle direttive nn.
2000/31/CE e 2001/29/CE.
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www.softwarelibero.org, crediamo che
i brevetti sul software uccidano ogni forma di sviluppo aperto e costituiscano
una cornucopia per le grandi aziende che vivranno di rendita sui guadagni delle
tecnologie da esse brevettate (perfino il
metodo click e
compra di amazon.com), e perciograve; per PROTESTARE contro l'approvazione
della legge mettiamo in home page questo messaggio, incitando tutti i lettori e
gli utenti di
www.phpnukefordonkeys.com ad aderire alla
campagna di FFII.
Maggiori
informazioni sulla campagna di softwarelibero.org

