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Varie: Telecom Italia avvia la sperimentazione della TV via Internet
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Telecom Italia ha avviato la sperimentazione gratuita del servizio di IPTV che riguarderà inizialmente oltre un migliaio di famiglie in quattro città italiane (Roma, Milano, Bologna e Palermo).
Il lancio commerciale del servizio è previsto per il prossimo autunno e raggiungera' inizialmente 21 città (Roma, Milano, Bologna, Palermo, Bari, Napoli, Padova, Cagliari, Genova, Firenze, Alessandria, Modena, Venezia, Verona, Torino, Trieste, Catania, Brescia, Biella, Sondrio, Reggio Emilia) raggiungendo un bacino di 4milioni di potenziali utenti.
Oltre alla tradizionale programmazione offerta da alcuni canali televisivi, nella fase sperimentale sono disponibili nel catalogo anche numerosi contenuti in modalità video on demand che i clienti possono fruire quando desiderano, senza vincoli di orario, interrompendone e riprendendone la visione secondo le proprie esigenze con l'apposito telecomando. Gli spettatori possono infatti accedere attraverso la propria televisione ad una offerta che al momento è costituita da un centinaio di film, notizie di attualità e finanza, sport (tra cui calcio, vela, basket, volley, rugby) e musica.
Fonte: Yahoo.it
(Cherek - Lunedì, 25 luglio ore 22,07 )
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Sempre nel sito http://www.seiok.it oltre alla nuova Video Chat ... (cattivix - Sabato, 21 maggio ore 23,05 )
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Nuovo servizio a punti (apocaliv - Martedì, 04 gennaio ore 20,01 )
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Varie: Esposto contro Urbani in Commissione Europea
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A disinnescare i suoi effetti ci prova
l'associazione NewGlobal.it: dopo il fallimento delle modifiche alla normativa
si cerca la via europea. Perché la legge, spiegano gli esperti, viola il
trattato istitutivo dell'Unione
Roma - L'intenzione è chiarissima: denunciare il Decreto Urbani, poi convertito
in legge, in quanto costituisce una violazione del trattato istitutivo
della Comunità europea nonché di ben due direttive europee in tema di
"società dell'informazione".
Così ribadisce a Punto Informatico il presidente dell'associazione
NewGlobal.it, Ettore
Panella, illustrando il senso di un esposto redatto
dall'avvocato Gianluca Navarrini, membro del comitato scientifico
dell'Associazione, un esposto che tenta, spiega Panella, di "disinnescare la
legge Urbani".
Una legge, insiste Panella, "la cui grottesca approvazione ha visto un Ministro
in carica chiedere espressamente ai senatori di votare un decreto falsato da
punti di esagerazione che rendono francamente iniqua e inapplicabile la legge"
e promettere la rapida approvazione di modifiche correttive.
Come ben sanno i lettori di Punto Informatico, da allora sono passati più di
cinque mesi e le modifiche
giacciono
inascoltate sul tavolo di una Commissione che si è fin qui ben guardata
dall'approvarle.
L'esposto, ha spiegato Panella, è rivolto alla Commissione Europea affinché
provveda a far rispettare le direttive violate "benché le dette direttive,
laddove si occupano di diritto d'autore, non siano certo migliori di quelle
nazionali".
L'occasione è ghiotta per l'associazione, da lungo tempo impegnata su questo
fronte, per tentare di riaprire il dibattito in Europa sulla proprietà
intellettuale "alla luce - spiega Panella a PI - dei principi enunciati nella
recente Dichiarazione di Ginevra sul Futuro dell'Organizzazione Mondiale per la
Proprietà Intellettuale". La speranza di NewGlobal.it evidentemente, come
sottolinea lo stesso Panella, è che il procedimento europeo stimoli il
Parlamento italiano a scuotersi dal suo sonno in materia di tutela delle libertà
digitali e che "la procedura di infrazione contro l'Italia, possa decadere in
virtù della sollecita approvazione delle promesse modifiche della legge Urbani".
Di seguito il testo dell'esposto presentato alla Commissione Europea.
ESPOSTO
avente ad oggetto: La violazione da parte della Repubblica Italiana del Trattato
istitutivo della Comunità Europea;
della Direttiva n. 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8
giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società
dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno;
della Direttiva n. 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22
maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei
diritti connessi nella società dell'informazione.
1. Con la legge 18 agosto 2000, n. 248, l'Italia ha introdotto diverse novità
nel corpo della legge 22 aprile 1941, n. 633, contenente la disciplina generale
della protezione del diritto d'autore e dei diritti connessi al suo esercizio
(legge sul diritto d'autore: di seguito l.d.a.).
In particolare, la legge del 2000 - integrata dal Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 11 luglio 2001, n. 338, recante il Regolamento di
esecuzione - ha imposto l'applicazione di un contrassegno su ogni supporto
contenente software, suoni, voci o immagini in movimento, destinate al commercio
o alla cessione a fine di lucro. Il contrassegno (costituito in pratica da un
adesivo, detto bollino) è apposto di regola dalla Società Italiana Autori ed
Editori (SIAE) previa attestazione, da parte del richiedente (il produttore del
supporto, ovvero l'importatore), dell'avvenuto assolvimento degli obblighi
derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi.
Caratteristica peculiare del bollino in discorso è quella di individuare
esattamente l'opera dell'ingegno contrassegnata, il suo autore, il produttore ed
il numero di copie immesse sul mercato (art. 181-bis, comma 5, l.d.a.). E la
mancata applicazione del contrassegno, la sua contraffazione, ovvero la falsa
attestazione dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di legge, sono condotte
sanzionate penalmente, rispettivamente dagli artt. 171-ter, comma 1, lettera d),
e dall'art. 171-septies, lett. b), l.d.a., con la pena della reclusione da sei
mesi a tre anni e con la multa da 2'580 a 15'480 euro.
Sia la dottrina sia la giurisprudenza italiane hanno sottolineato che la
normativa sul contrassegno è da considerarsi posta - anche nei confronti del
produttore o dell'importatore - a tutela dell'autore, giacché a quest'ultimo il
bollino consente di verificare presso la SIAE il numero di supporti
contrassegnati ed immessi sul mercato dallo stesso produttore o importatore.
2. Con le direttive n. 2000/31/CE e n. 2001/29/CE, la Comunità europea ha inteso
armonizzare le diverse normative degli Stati membri ed ha loro imposto di
adeguarsi a standard omogenei in materia di "società dell'informazione".
In entrambe le direttive richiamate, infatti, si rileva che lo sviluppo del
mercato interno europeo impone di sopprimere gli ostacoli alla libera
circolazione delle merci e dei servizi. Ed uno degli ostacoli principali viene
individuato nella divergenza tra le normative nazionali, nonché nell'incertezza
sul diritto nazionale applicabile ad attività per definizione delocalizzate come
quelle che si svolgono per il tramite della rete telematica (cfr. direttiva
2000/31/CE, punti 5 e 6 del "considerando"; direttiva 2001/29/CE, punti 6 e 7
del "considerando").
Nelle stesse direttive, inoltre, si richiamano espressamente gli articoli 43 e
49 del Trattato istitutivo della Comunità europea, che vietano - fino alla
instaurazione del mercato unico interno - le restrizioni alla libera prestazione
dei servizi all'interno della Comunità.
Entrambe le direttive sono state recepite dalla Repubblica Italiana con i
Decreti Legislativi nn. 68/2003 e 70/2003, riguardanti la riforma della legge
sul diritto d'autore, il primo, e la disciplina del commercio elettronico, il
secondo.
Già alla luce di tali novità normative, a sommesso parere di chi scrive,
l'Italia avrebbe dovuto provvedere all'abrogazione della disciplina del
contrassegno SIAE, imposto con la legge n. 248/2000, giacché con esso si erano
introdotti elementi di difformità normativa - rispetto alla disciplina del
diritto d'autore dettata dagli altri Stati membri - tali da opporre non piccoli
ostacoli alla creazione di un mercato unico europeo. E - sempre a modesto avviso
dei sottoscritti - non avrebbe pregio invocare a giustificazione della
disciplina sul contrassegno SIAE il combinato disposto degli artt. 30 e 95,
paragrafo 4, del Trattato istitutivo della Comunità Europea.
Le richiamate disposizioni, infatti, giustificano il mantenimento di normative
nazionali difformi rispetto alle direttive di armonizzazione comunitaria,
laddove ex multis ricorrano ragioni di tutela della proprietà industriale e
commerciale. E, notoriamente, il diritto d'autore - pur essendo collocato nella
vastissima categoria della proprietà intellettuale - non appartiene alla
sistematica della proprietà industriale e commerciale, nella quale, invece,
vanno collocate le cosiddette privative industriali - marchi e brevetti - ed i
beni aziendali.
Alla luce di quanto detto, perciò, il contrassegno SIAE avrebbe dovuto essere
prontamente eliminato dal panorama normativo italiano, al fine di omogeneizzare
la disciplina interna del diritto d'autore a quella comune agli altri Stati
membri.
3. Viceversa, con l'art.1, comma 1, del Decreto Legge 22 marzo 2004, n. 72,
convertito nella Legge 21 maggio 2004, n. 128, su impulso del Governo, l'Italia
ha introdotto nel proprio ordinamento interno - in via d'urgenza - il
contrassegno virtuale, con la seguente disposizione: "Al fine di promuovere la
diffusione al pubblico e la fruizione per via telematica delle opere
dell'ingegno e di reprimere le violazioni del diritto d'autore, l'immissione in
un sistema di reti telematiche di un'opera dell'ingegno, o parte di essa, è
corredata da un idoneo avviso circa l'avvenuto assolvimento degli obblighi
derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La
comunicazione, di adeguata visibilità, contiene altresì l'indicazione delle
sanzioni previste, per le specifiche violazioni, dalla legge 22 aprile 1941, n.
633, e successive modificazioni. Le relative modalità tecniche e i soggetti
obbligati sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
di concerto con il Ministro delle comunicazioni, sulla base di accordi tra la
Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e le associazioni delle
categorie interessate. Fino all'adozione di tale decreto, l'avviso deve avere
comunque caratteristiche tali da consentirne l'immediata visualizzazione".
La denominazione di contrassegno virtuale - attribuita all'informativa
obbligatoria - è dovuta alla innegabile (ma solo apparente) somiglianza al
contrassegno disciplinato dall'art. 181-bis l.d.a., di cui sembrerebbe avere
analoghe caratteristiche e funzioni.
Come risulta chiaramente dal comma 7, secondo inciso, dello stesso art. 1, D.L.
n. 72/2004, l'omessa applicazione del contrassegno virtuale determina
l'applicazione di una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di 103 ed
un massimo di 10.000 euro. Non risulta, invece, chiaro se la falsa attestazione
dell'avvenuto assolvimento degli obblighi derivanti dalla legge sul diritto
d'autore sia in qualche modo perseguibile penalmente, mancando ogni riferimento
all'art. 171-septies, lett. b), l.d.a.
Ulteriori aspetti critici della norma sono quelli riguardanti da una parte le
modalità tecniche con cui ogni opera dell'ingegno immessa in rete debba essere
corredata dall'informativa, dall'altra i soggetti tenuti al rispetto del nuovo
obbligo. Malgrado tali aspetti, infatti, debbano essere determinati con un
separato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri italiano - entro
tempi non meglio precisati - il testo del D.L. n. 72/2004, in attesa delle dette
precisazioni, impone a tutti coloro che immettono in rete un'opera dell'ingegno
l'applicazione di un contrassegno virtuale di adeguata ed immediata visibilità.
Infine, non è chiaro quale sia l'ambito territoriale di applicazione della nuova
disciplina, visto che essa fa espresso riferimento alle opere dell'ingegno
tutelate dalla l.d.a. italiana. E quest'ultima "si applica a tutte le opere di
autori italiani, dovunque pubblicate per la prima volta", nonché "alle opere di
autori stranieri domiciliati in Italia, che siano state pubblicate per la prima
volta in Italia" (art. 185 l.d.a.), fermo restando che la stessa protezione - in
base ai trattati internazionali cui aderisce l'Italia - è altresì assicurata
alle opere di autori stranieri pubblicate all'estero (art. 186 l.d.a.). Sul
punto, poi, deve rilevarsi che l'art. 5 della Convezione di Berna sulla
protezione delle opere letterarie ed artistiche risolve il conflitto di leggi
nello spazio dando prevalenza alla legge del luogo in cui si invoca la tutela; e
che l'art. 54 della legge (italiana) sul diritto internazionale privato (L. n.
218/1995) si conforma alla Convenzione di Berna, disponendo che "i beni
immateriali sono regolati dalla legge dello stato di utilizzazione".
Sembra, dunque, che alla normativa sul contrassegno virtuale debba assegnarsi
una portata sostanzialmente universale, cioè non circoscritta ad attività che si
svolgono sul territorio della Repubblica Italiana, ma estesa anche alle attività
che - pur stabilite fuori dai confini italiani - siano in grado ci consentire
l'accesso e l'uso di beni immateriali (tra i quali, sicuramente, le opere
dell'ingegno) in Italia.
Le conclusioni testé attinte, sembrano trovare piena conferma nelle seguenti
circostanze:
l'immissione di un'opera in Internet - fruibile anche in Italia e, dunque,
soggetta alla legge italiana ex artt. 54, L. n. 218/1995, e 5 della Convenzione
di Berna - può avvenire da qualsiasi posto del Globo;
la mancata specificazione dei soggetti tenuti ad assolvere l'obbligo
dell'informativa determina la soggezione a tale obbligo di chiunque, da
qualsiasi luogo, compia l'atto di immettere in rete un'opera dell'ingegno;
l'applicazione delle sanzioni amministrative - secondo quanto si ricava dalla
lettura dell'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689 - è possibile anche
nei confronti di soggetti residenti o con sede all'estero.
Va, per di più, rilevato che l'immediata vigenza della normativa in discorso -
unita al completo silenzio serbato sulle modalità tecniche di applicazione del
contrassegno virtuale - introduce un vulnus al bene della certezza del diritto,
giacché gli organi amministrativi chiamati ad accertare eventuali violazioni e
ad applicare le previste sanzioni godranno di margini di discrezionalità che,
francamente, appaiono eccessivi.
E deve essere sottolineato che a differenza del contrassegno SIAE di cui
all'art. 181-bis l.d.a., il contrassegno virtuale introdotto in Italia dal D.L.
n. 72/2004 non sembra essere neppure in grado di fornire adeguata tutela agli
autori.
Mentre, infatti, il contrassegno reale rilasciato dalla SIAE impone un
meccanismo che consente all'autore di verificare l'effettivo numero di copie
immesse sul mercato italiano dal produttore dei supporti, il contrassegno
virtuale non svolge in alcun modo tale funzione. Esso si risolve in una
dichiarazione unilaterale obbligatoria per chi immette in un sistema di reti
telematiche un'opera dell'ingegno o parte di essa. Le nuove disposizioni,
inoltre, neppure distinguono tra l'immissione in rete di un opera da parte del
titolare dei diritti di sfruttamento della stessa, dal diverso caso di
immissione in rete da parte di terzi. Tutti sono (irragionevolmente) obbligati
all'applicazione del contrassegno virtuale.
Come tale, pertanto, il contrassegno virtuale non sembra avere finalità di
tutela dei diritti d'autore, né a favore degli autori, né a favore dei fornitori
di contenuti. Anzi, questi si ritroveranno in difficoltà dinanzi ad una
normativa di difficile interpretazione ed applicazione e continuamente esposti
al rischio di essere colpiti da pesanti sanzioni pecuniarie.
4. Gli obblighi derivanti dalle più volte richiamate direttive comunitarie,
volte all'omogeneizzazione delle normative relative alla società
dell'informazione, appaiono, dunque, violati dall'Italia, per via del
mantenimento dell'art. 181-bis l.d.a. sul contrassegno SIAE, nonché - ed a
maggior ragione - per la recente introduzione di bel nuovo del contrassegno
virtuale.
Tale ultima disciplina - posta, lo si ripete, dall'art. 1 del D.L. n. 72/2004,
convertito nella L. n. 128/2004 - non introduce, come si è già detto, alcuna
concreta forma di tutela azionabile dagli autori, oltre quelle già previste
dalla legge, risolvendosi in una mera formalità obbligatoria per gli utenti e
gli operatori della Rete. Né tale disciplina ha una qualche corrispondenza con
le regole vigenti negli altri Paesi della Comunità europea, nei cui confronti si
impone come misura decisamente eccentrica, di difficile (se non impossibile)
applicazione e, dunque, in grado di scompaginare l'equilibrio e l'armonia
normativa perseguiti con le direttive citate.
È ben noto, infatti, che, prima di adottare un qualsiasi atto normativo che
introduca elementi di contrasto con le misure di armonizzazione di cui all'art.
94 del Trattato della Comunità europea, lo Stato membro deve attivare la
procedura prevista dall'art. 95, paragrafo 5, dello stesso Trattato. Al
contrario, il Governo italiano, nell'emanare il D.L. n. 72/2004 con procedura
d'urgenza, non ha in alcun modo rispettato il Trattato. Né - va sottolineato -
avrebbe mai potuto farlo, visto che l'esigenza di introdurre il contrassegno
virtuale non risponde in alcun modo all'emersione di "nuove prove scientifiche
inerenti alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, giustificate
da un problema specifico a detto Stato membro insorto dopo la misura di
armonizzazione" come richiede l'art. 95, paragrafo 5, del Trattato CE.
E pare evidente che l'obbligo universale dell'informativa (contrassegno
virtuale) introduca un elemento di grave distorsione del mercato comunitario
interno, giacché tutti i prestatori di servizi della società dell'informazione,
ancorché non stabiliti in Italia, si troveranno, di fatto, soggetti ad una legge
italiana che nessun avallo ha ricevuto in sede comunitaria e che, tra l'altro,
si pone in stridente contrasto con le più recenti direttive in materia di
società dell'informazione.
Tutto ciò esposto e considerato, i sottoscritti, nelle rispettive qualità di
presidente e legale rappresentante dell'associazione NewGlobal.it e di membri
del Comitato Scientifico della medesima associazione,
CHIEDONO
che la Commissione Europea,
preso atto dell'emanazione da parte del Governo italiano del Decreto Legge n.
72/2004 e della sua conversione nella Legge n. 128/2004;
preso atto che la testé indicata normativa introduce elementi affatto nuovi ed
eccentrici rispetto a quanto disposto dalle direttive 2000/31/CE e 2001/29/CE;
preso, altresì, atto del mantenimento dell'art. 181-bis l.d.a. e del relativo
regolamento di esecuzione (d.p.c.m. n. 338/2001), pur dopo il recepimento delle
richiamate direttive;
accertato che gli obblighi introdotti (in particolare, l'obbligo del
contrassegno virtuale) con la nuova normativa italiana costituiscono un serio
ostacolo al normale funzionamento del mercato comunitario interno;
accertato, altresì, che l'introduzione del contrassegno virtuale (a differenza
della disciplina sul contrassegno reale) non costituisce in alcun modo una nuova
forma di tutela dei diritti degli autori o dei fornitori di contenuti e, come
tale, non rientra nell'area di applicazione dell'art. 3, paragrafo 3, della
direttiva 2000/31/CE, ma impone esclusivamente un obbligo per gli operatori e
gli utenti della società dell'informazione;
voglia urgentemente procedere nei confronti della Repubblica Italiana, avviando
la procedura di infrazione di cui all'art. 226 del Trattato CE, al fine di
adottare ogni misura necessaria a garantire il rispetto delle direttive nn.
2000/31/CE e 2001/29/CE.
News by Punto Informatico
(rinok - Lunedì, 29 novembre ore 22,11)
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Varie: Visitate il mio forum!
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Ciao a tutti! Credo di avere un bel forum, forse è poco popolato, ed è per questo che vi chiedo se mi volete dare una mano a collaborare a scrivere per aiutarmi a migliorare questo forum, inoltre ogni webmaster iscritto al mio sito, e che rispetta il regolamento del forum ha diritto all'esposizione gratuita del proprio banner nel forum "One banner, one post!" quindi cliccate:
qui ed entrerete in messinaPaz! (messinapaz - Giovedì, 24 giugno ore 18,06 )
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Postato da rinok in Giovedì, 24 giugno ore 18,06 (580 letture)
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Varie: Cartoline Virtuali su MusicPoint.3000.it
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Sono lieto di presentarvi le più belle E-cards del Web. Pochi giorni fa abbiamo finito di aggiornare questo servizio che solo Music Point Vi offre con una così vasta gamma di cartoline.
Vi aspettiamo,
lo Staff di www.musicpoint.3000.it (nikkinakki1 - Lunedì, 14 giugno ore 09,06 )
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Varie: Scuola: basta un click per conoscere voti e assenze
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A mamma e papà basterà un clic per accendere il PC o il palmare ed attivare la connessione con la scuola... ebbene sì, "Scuola in Tasca" è il nuovo sistema (in sperimentazione in alcune scuole di Sesto San Giovanni) che permette di avere il quadro dei voti, della condotta, delle assenze e dei compiti assegnati ai propri figli.
(Cherek - Lunedì, 26 aprile ore 23,04 )
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Postato da rinok in Lunedì, 26 aprile ore 23,04 (675 letture)
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Varie: Breve storia di PHP-Nuke
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PHPNuke è un software gratuito, rilasciato sotto licenza GNU GPL versione 2.0
PHPnuke è il risultato di molti anni di gestione di un sito chiamato Linux Preview (http://linuxpreview.org).
(Cherek - Lunedì, 26 aprile ore 23,04 )
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Postato da rinok in Lunedì, 26 aprile ore 23,04 (801 letture)
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Varie: Attaccato il sito www.187.it
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Hacker ignoti hanno attaccato il sistema online di controllo degli ordini Telecom Italia per ottenere l‘accesso ai dati personali di clienti dell‘ex monopolista di telefonia con un notevole rischio per la privacy. Sembrerebbe che il sito del 187 sarebbe stato violato con una semplice sql injection che avrebbe aperto le porte del sito agli hacker.
Telecom sta procedendo presso l‘autorità giudiziaria per conoscere i responsabili.
(Cherek - Venerdì, 23 aprile ore 23,04 )
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Varie: Alias annuncia Maya 6.0
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Alias, una società Silicon Graphics Inc. (NYSE: SGI), ha annunciato ieri, in occasione del NAB di Las Vegas, la prossima versione del suo pluripremiato software per animazione ed effetti speciali 3D – Maya 6. (Cherek - Mercoledì, 21 aprile ore 00,04 )
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Postato da rinok in Mercoledì, 21 aprile ore 00,04 (3210 letture)
(Leggi Tutto... | 11566 bytes aggiuntivi | 9 commenti | Voto: 5)
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